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I vincoli sulle azioni

Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono formare oggetto di misure cautelari ed esecutive.
Il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, che dovranno esercitarlo senza ledere gli interessi del socio, a pena di un risarcimento dei danni nei suoi confronti. Se le azioni sono poste sotto sequestro il voto è esercitato dal custode. Gli altri diritti amministrativi spettano invece disgiuntamente sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Se le azioni sono poste sotto sequestro sono invece esercitati dal custode.
Il diritto di opzione spetta invece al socio, il quale deve provvedere almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione. In mancanza, gli altri soci possono offrire di acquistarlo.
Il socio deve provvedere al versamento delle somme dovute sulle azioni non liberate. In mancanza il creditore pignoratizio può far vendere le azioni tramite una banca o altro intermediario autorizzato, con trasferimento del pegno sul ricavato (della vendita dell'azione).
In caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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