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Il contratto di consorzio fra imprenditori

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602).
Un consorzio può essere costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare, limitandola, la reciproca concorrenza fra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari (consorzio con funzione anti-concorrenziale, ad esempio contingentamento della produzione o degli scambi tra imprenditori concorrenti). Sollecitano controlli volti ad impedire che per loro tramite si instaurino situazioni di monopolio di fatto contrastanti con l'interesse generale.
Il consorzio può anche essere uno strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole imprese consorziate (consorzio con funzione di coordinamento, ad esempio consorzio per acquisto in comune di determinate materie prime). Accrescono la competitività delle imprese e sono quindi viste con favore dal legislatore che ne agevola l'attività con una serie di incentivi.
I consorzi con sola attività interna hanno il compito di regolare i rapporti reciproci fra consorziati e di verificare che venga rispettato quanto convenuto. Nei consorzi con attività esterna invece le parti prevedono l'istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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