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Il contratto di factoring

Il factoring
Sono imprese specializzate nella gestione dei crediti d'impresa e che offrono con un unico contratto di durata servizi relativi alla tenuta della contabilità debitori, alla gestione dell'incasso dei crediti, all'eventuale concessione di anticipazioni sull'importo dei crediti ed eventuale assunzione a proprio carico del rischio di insolvenza.
Nella prassi operativa italiana, il factoring è stato strutturato utilizzando l'istituto della cessione del credito. Si può stipulare un contratto di factoring se ricorrono le seguenti condizioni: il cedente è un imprenditore; i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'attività d'impresa; il cessionario è una banca o un intermediario finanziario il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.
Ricevuti i crediti (presenti e futuri) dall'impresa cedente, il factor si obbliga a gestirli e riscuoterli, in quanto si caratterizza per la prestazione di ulteriori servizi che non si esauriscono nella sola cessione del credito.
Nell'accordo di factoring deve essere specificato il debitore ceduto.
L'accordo di cessione globale determina l'automatico trasferimento di crediti ceduti al factor man mano che gli stessi vengono ad esistenza (il fornitore dovrà consegnare al factor i documenti probatori dei crediti ceduti e notificare al debitore l'avvenuta cessione). La cessione avviene di regola pro solvendo (il cedente garantisce la solvenza del debitore ceduto).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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