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Il trasporto di cose

Il trasporto di cose è contratto consensuale concluso fra il mittente e il vettore.
Il mittente è tenuto a fornire al vettore tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione della cosa da trasportare e per l'esecuzione del trasporto (c.d. lettera di vettura): il vettore è tenuto a rilasciarne un duplicato allo scopo di provare il ricevimento della merce da trasportare.
Obbligo fondamentale del mittente è quello di pagare il corrispettivo del trasporto, salvo che con apposita clausola questo non sia stato posto a carico del destinatario (porto assegnato).
Obbligazione fondamentale del vettore è quella di eseguire il trasporto secondo le modalità convenute e di consegnare la merce al destinatario, dandogli prontamente avviso dell'arrivo.
Il vettore risponde per la mancata esecuzione del trasporto o per il ritardo nell'esecuzione ed è inoltre responsabile per la perdita e per l'avaria delle cose consegnategli, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario (responsabilità ex recepto).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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