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L'atto costitutivo della s.p.a.: forma e contenuto

L'atto costitutivo: forma e contenuto
La s.p.a. può essere costituita per contratto o per atto unilaterale, nel caso in cui si abbia un solo socio fondatore. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità della società e deve indicare:
- le generalità dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'oggetto sociale: tipo di attività economica che la società si propone di svolgere;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
- il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni;
- il valore attribuito ai crediti e ai valori conferiti in natura;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri;
- il numero dei componenti del collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese poste a carico della società;
- la durata della società.
L'atto costitutivo della s.p.a. ha nella pratica un contenuto più ampio e articolato di quello minimo richiesto per legge. Sovente si preferisce procedere alla redazione di due distinti documenti: l'atto costitutivo (più sintetico, contiene la manifestazione di volontà di costituire la società e i dati fondamentali della costituenda società) e lo statuto (più analitico, contiene le regole di funzionamento della società e si considera parte integrante dell'atto costitutivo; deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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