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L'offerta al pubblico di prodotti finanziari

Costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari ogni comunicazione rivolta a persone che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni  dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari.
Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di strumenti finanziari devono prima pubblicare un prospetto informativo che deve prima essere approvato dalla Consob. Il prospetto deve contenere le informazioni necessarie affinché gli investitori possono pervenire ad un fondato giudizio sull'investimento proposto, sui diritti ad esso connessi e sui relativi rischi.
La Consob è investita di ampi poteri regolamentari al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'offerta. Essa infatti definisce la modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento dei destinatari. Individua inoltre le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l'offerente, l'emittente e chi colloca i prodotti finanziari, nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo con tali soggetti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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