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La liquidazione della quota societaria

In tutti i casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale (consistente in una somma di denaro che rappresenta il valore della quota). Il valore della quota è determinato in base alla situazione patrimoniale della società (valutata attribuendo ai beni il loro valore effettivo) nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.
Il pagamento della quota spettante al socio deve essere effettuato entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto (tre mesi in caso di scioglimento su richiesta del creditore particolare).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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