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Limitazioni pubblicistiche delle concorrenza e monopoli legali

La libertà di iniziativa economica privata e la conseguente libertà di concorrenza sono libertà disposte nell'interesse generale e non possono svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
L'interesse generale può legittimare la soppressione della libertà di concorrenza attraverso la costituzione di monopoli pubblici (in settori predeterminati dalla stessa Costituzione: servizi pubblici, fonti di energia,…).
Quando la produzione di determinati beni o servizi è attuata in regime di monopolio legale, il legislatore si preoccupa di tutelare gli utenti contro possibili comportamenti arbitrari del monopolista.
Per chi opera in regime di monopolio sono previsti due obblighi:
l'obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni;
obbligo di rispettare la parità di trattamento tra i diversi richiedenti.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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