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Lo scioglimento della s.a.s.

La s.a.s. si scioglie, oltre che per le cause previste per la s.n.c., quando rimangono soltanto soci accomandatari o soci accomandanti, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che viene meno. Inoltre, se sono venuti meno i soci accomandatari, i soci accomandanti devono nominare un amministratore provvisorio, i cui poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione, l'amministratore provvisorio non diventa socio accomandatario, può essere sia un accomandante che un terzo.
Per il procedimento di liquidazione e estinzione valgono le regole dettate per la s.n.c.; tuttavia, i creditori rimasti insoddisfatti potranno soddisfarsi solo sulla quota di liquidazione dei soci accomandanti, dato che essi non erano soci a responsabilità illimitata.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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