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Mandato con e senza rappresentanza

Il mandato è con rappresentanza quando il mandatario è legittimato ad agire in nome e per conto del mandante. Tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario si producono direttamente in testa a quest'ultimo.
Per abilitare il mandatario ad agire in nome del mandante è necessaria la procura.
Il mandato è di per sé senza rappresentanza (il mandatario agisce per conto del mandante ma in nome proprio).
Il mandatario senza rappresentanza acquista diritti e assume obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato (i terzi non hanno alcun rapporto col mandante). Nel mandato senza rappresentanza, gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente al mandatario e non al mandante.
Per i crediti il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, senza pregiudicare i diritti che spettano al mandatario.
Quando il mandato ha per oggetto l'acquisto di beni mobili, il mandante può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario che ha agito in nome proprio.
In caso di acquisto del mandatario dal terzo si ha un doppio trasferimento automatico e contestuale (dal terzo al mandatario e dal mandatario al mandante).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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