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Struttura e funzioni dell'organo amministrativo

Nel sistema tradizionale, la s.p.a. non quotata può avere sia un amministratore unico sia un CdA.
Alle società quotate è invece imposta l'amministrazione pluripersonale. Il CdA può essere articolato al suo interno con la creazione di uno o più organi delegati (comitato esecutivo e amministratori delegati).
Agli amministratori è affidata in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale. A questi sono riconosciute numerose funzioni:
deliberare su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non siano riservati dalla legge all'assemblea (cd. Potere gestorio);
hanno la rappresentanza generale della società (hanno il potere di manifestare all'esterno al volontà sociale compiendo singoli atti giuridici);
danno impulso all'attività dell'assemblea: la convocano e ne fissano l'ordine del giorno;
devono curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili della società e redigere annualmente il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
devono prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per la società.
Queste funzioni vengono esercitate in posizione di formale autonomia rispetto all'assemblea.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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