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Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali



Le opere dell’ingegno (idee creative nel campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative nel campo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento.
Le opere dell’ingegno formano oggetto del diritto d’autore.
Le invenzioni industriali a loro volta possono formare oggetto, a seconda dello specifico contenuto:
• brevetto per invenzioni industriali;
brevetto per modelli di utilità oppure della registrazione per disegni e modelli.
Diritto d’autore e brevetti industriali formano anche oggetto di un’articolata disciplina internazionale, che integra ed estende la protezione offerta dalle singole legislazioni nazionali.
Opere dell’ingegno ed invenzioni industriali non fanno parte del diritto delle imprese poiché chiunque può essere autore di un’opera dell’ingegno o di un’invenzione industriale.


La disciplina legislativa delle creazioni intellettuali, pur diversamente articolata per le opere dell’ingegno e per le invenzioni industriali, si fonda su identici principi ispiratori. Principi che tendono a realizzare un punto di equilibrio fra due opposte esigenze: quella di promuovere ed incentivare l’attività creativa dei privati; quella di consentire nel contempo che tutti possano fruire del progresso raggiunto evitando che si creino stabili posizioni di monopolio culturale e tecnologico.
Il primo obiettivo è perseguito riconoscendo all’autore o all’inventore il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera o dell’invenzione. Diritto che viene tradizionalmente equiparato al diritto di proprietà.
Il secondo obiettivo è perseguito escludendo innanzitutto che una posizione di esclusiva possa essere riconosciuta rispetto a talune creazioni intellettuali particolarmente significative per la collettività
Per le creazioni intellettuali protette, i delineati obiettivi di interesse generale sono poi perseguiti attraverso una regolamentazione del diritto di esclusiva, volta a far sì che i progressi conseguiti diventino di pubblica conoscenza e a limitare gli effetti monopolistici insiti nel riconoscimento del diritto di privativa.
Mentre il diritto d’autore si acquista per il solo fatto della creazione dell’opera, per le invenzioni industriali invece il diritto di esclusiva sorge solo in seguito alla loro brevettazione. Essa, per un verso permette la piena tutela dell’invenzione, per altro verso serve a rendere di pubblico dominio il contenuto dell’invenzione stessa. È resa così possibile la conoscenza e la circolazione delle idee inventive.
Il diritto di esclusiva è inoltre limitato nel tempo. Trascorsi i vari periodi, l’opera dell’ingegno è liberamente riproducibile, l’invenzione liberamente sfruttabile.
Infine, il legislatore predispone per le invenzioni industriali strumenti tesi a tutelare l’interesse generale alla loro adeguata realizzazione. Infatti, l’invenzione deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. E trascorsi tre anni dal rilascio del brevetto, senza che l’invenzione sia stata attuata, può essere concessa licenza obbligatoria per l’uso dell’invenzione a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta, dietro corrispettivo di un equo compenso.

Tratto da DIRITTO DELL'IMPRESA di Enrica Bianchi
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