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Definizione di adozione (artt. 291-314)


Rapporto di filiazione giuridico costituito fra soggetti non legati da filiazione di sangue, ma ispirato al vincolo naturale di paternità e maternità.
La legge 184/1983 regola la sua costituzione e la sua efficacia.
Si è venuta a creare una distinzione di base tra adozione destinata a minori abbandonati e altre forme di adozione. La vera adozione riguarda solo i minori d'età.
2 forme:
_ adozione di minori (legittimante o speciale)
_ adozione di maggiorenni (si aggiunge ma non si sostituisce al vincolo precedente).
Gli adottanti non scelgono, ma devono affidarsi all'ufficio che attribuirà loro un qualsiasi abbandonato. In casi particolari i soggetti sono conosciuti dagli adottanti, ma il provvedimento non produce l'effetto di cancellare il rapporto con i genitori di sangue.
3 forme (+1) di intervento:
_ adozione vera e propria (coniugi riconosciuti idonei al MEI del minore).
_ adozione in casi particolari (quando non ci sono tutti i presupposti per l'adozione ordinaria).
_ adozione di maggiorenni
_ adozione internazionale (in Italia di minori stranieri e viceversa).

Novità della legge 184/1983:
_ non c'è più distinzione tra adozione ordinaria e speciale
_ si sono conservate le norme del codice per l'adozione di maggiorenni
_ viene eliminata dal c.c. la parte riguardante l'adozione di minori, ora in leggi speciali
_ ha regolato l'adozione internazionale
_ ha eliminato l'istituto dell'affiliazione

la legge 149/2001 ha in parete modificato la 184/1983 sancendo il diritto al minore ad avere una famiglia.


Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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