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l.121/1985 Legge sul divorzio


Nel 1970: introduzione del divorzio; non c’è una dichiarazione di nullità come nel caso di pronuncia del giudice. Il divorzio può essere pronunciato anche in caso di matrim. Concordatario; ma di questo rimedio non possono avvalersi quei cattolici che non intendono cadere in peccato mortale ponendosi al di fuori della comunità ecclesiale.
L’accordo di modificazione del concordato e il relativo protocollo addizionale (L. 121/1985) hanno eliminato quasi tutte le sperequazioni.

MATRIMONIO CIVILE:     celebrato davanti all’uff. di stato civile. Matrimonio effetto
MATRIMONIO CANONICO:     celebrato davanti al ministro di culto cattolico. Matrim. consenso
MATRIMONIO CONCORDATARIO:    celebrato davanti al ministro del culto cattolico più trascrizione nei registri di stato civili.
Per casistica vedi libro pag. 327

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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