Questi appunti si basano su una mera interpretazione giuridica dello studente.
Alcune parti fondamentali sono legate ai fini dell'esame come per esempio l'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori di cui alla Legge 300 del 1970 e non anche dell'art. 19 vecchia e nuova formulazione.
Dopo un'introduzione sulla storia e l'evoluzione della disciplina del diritto sindacale, si approfondiscono i principali argomenti attinenti alla materia: 
• La libertà sindacale 
• Il divieto di atti discriminatori 
• I sindacati di comodo 
• Le serrate 
• Il diritto di sciopero 
• Approfondimento dello statuto dei lavoratori L.300 del 1970 
A.A. 2021/2022
                            
                                Diritto Sindacale
Appunti di Cristian Lambiase
Università degli Studi di Foggia
Facoltà: Giurisprudenza
Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni
industriali
Esame: Diritto Tributario
Docente: Antonello Olivieri
A.A. 2021/2022DIRITTO SINDACALE 
definizione di diri  o sindacale: 
il diri  o sindacale è quella parte del diri  o del lavoro che concerne il sistema di norme strumentali 
(poste dallo Stato cioè - in modo eteronomo - e dalle stesse par  colle ve - cioè in modo autonomo- 
) che disciplinano la dinamica del confli  o di interessi derivante dall'ineguale distribuzione di potere 
nei processi produ vi. 
Il diri  o sindacale è un diri  o che nasce da un fa  o ossia da un'operazione a uale, nonché le dal 
consenso e dall'inizia va dei lavoratori. 
I lavoratori non sono in grado per la loro fisiologica inferiorità socio economica (debolezza 
contra uale) di far valere i propri diri  nei confron  della contropotere datoriale. 
Il lavoratore pertanto a norma dell'ar colo 36 della cos  tuzione ha diri  o ad una retribuzione 
proporzionata alla quan tà e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un'esistenza libera e dignitosa. 
Il lavoratore non può disporre sempre di questo diri  o in quanto egli può individualmente anche 
rinunciare alla propria retribuzione (ad una mensilità, due mensilità, tre mensilità) ma non lo può 
fare perché proprio per la sua debolezza contra uale, ha bisogno di una tutela autonoma o 
eteronoma si pensi ad esempio se il datore di lavoro decidesse di far rinunciare al proprio dipendente 
alle mensilità da lui disposte, pertanto il lavoratore per  more della perdita del posto di lavoro 
sarebbe portato a tale rinuncia, inoltre, tale rinuncia è contraria all'ar colo 2113 c.c. ove si precisa 
che: "le rinunzie e le transazioni che hanno per ogge  o diri  del prestatore di lavoro derivan   da 
disposizioni inderogabili della legge e dei contra  o accordi colle vi concernen  i rappor  di lavoro 
non sono valide" 
il diri  o sindacale in assenza di una specifica regolamentazione nasce da un fa  o ovvero quella di 
superare la debolezza contra uale dei lavoratori subordina   al fine di o  enere forme di tutela 
sostanziale, nasce quindi dalla organizzazione di lavoratori che in un certo momento storico, 
stabilirono che i contra  di lavoro, dovevano prevedere un minimo tra   amento economico al di 
so  o del quale non si poteva scendere erano i cd. concorda  di tariffa - ossia un'adesione volontaria 
degli imprenditori e dei lavoratori - quindi il divieto di lavorare so  o cer  standard è posto dallo 
stesso lavoratore per difenderlo contro se stesso (art. 36) quindi, con un intervento autonomo, il 
diri  o sindacale si è sviluppato per molto tempo a seguito della astensione da parte dello Stato a 
seguito di due fon  do rinale e giurisprudenziale pertanto il diri  o sindacale è definito un diri  o 
"senza leggi" la cara  eris ca di essere senza leggi si è a  enuata nel corso degli anni perché c'è stata 
una necessità dell'intervento legisla vo. 
Il diri  o sindacale può essere ripar to in: 
• organizzazione: che a ene alla dimensione sta ca 
• contra  azione colle va: che a ene alla dimensione dinamica 
• sciopero 
solo quest'ul mo può essere definito un diri  o con leggi. 
Il diri  o intersindacale si cara  erizza per l'intreccio di diverse fon : 
• la fonte statale: (eteronoma); 
• la fonte colle va : (autonoma); 
• la fonte individuale 
pertanto il diri  o sindacale è un diri  o condizionato da fa  ori esterni ovvero fa  ori sociali, 
economici, poli ci e culturali il quale viene de finito un sistema complesso  pico delle relazioni 
industriali all'interno del quale, si può individuare un ordinamento originario (autonomo) è 
definito come ordinamento intersindacale. 
Il diri  o intersindacale si è cara  erizzato per una sorta di autoproduzione norma va e la mancata 
1a uazione di una legge sindacale da parte dell'art. 39 della cos  tuzione, ha improntato una certa 
a  enzione della contra  azione colle va che è diventata fonte prevalente. 
L'ordinamento intersindacale è un ordinamento dis nto e autonomo rispe  o all'ordinamento 
statale vive all'interno dell'ordinamento statuale; 
in tema di rappresentanza l'ordinamento statuale stabilisce all'articolo 19 dello statuto dei lavoratori 
delle procedure per la modalità della cos tuzione di rappresentanze all'interno delle aziende, 
mentre nell'ordinamento intersindacale ci sono invece norme differen  che condizionano la 
possibilità di cos tuire rappresentanze all'interno delle aziende a specifiche procedure di fferen  
rispe  o a quelle previste dall'ordinamento statuale, sono due norme che disciplinano la medesima 
materia, diverse e in confli  o tra loro pertanto nell'ordinamento intersindacale vengono stabilite 
norme rela ve alla rappresentanza nei luoghi di lavoro stabili  da alcuni accordi interconfederali. 
Vi possono essere situazioni diverse ma non in confli  o tra loro per esempio il contra  o colle vo è 
regolato dal libro IV del codice civile sui rappor  obbligatori e quindi crea diri  è doveri di qualsiasi 
altro contra  o regolato dal codice civile, mentre per l'ordinamento intersindacale il contra  o 
colle vo è la legge fondamentale dell'ordinamento sindacale a  raverso il quale si regolano i 
rappor  tra le organizzazioni sindacali e i datori di lavoro. 
LA LIBERTA' SINDACALE 
il principio cos tuzionale della libertà sindacale 
La libertà sindacale è sancita all'art. 39 della cost. ove si stabilisce che l'organizzazione sindacale è 
libera. 
Tale principio si contrappone a quello del sistema corpora vo fascista il quale inquadrava le 
organizzazioni sindacali dello stato so  oponendole ad un rigido controllo, inoltre prevedeva un 
sistema di composizione degli interessi colle vi estraneo ad una libera dire   a partecipazione dei 
sogge  interessa . 
Nel nostro ordinamento il quale è definito democra co, la facoltà di agire a tutela degli interessi che 
sono fondate sul lavoro in favore di un'organizzazione altrui viene a ribuita agli stessi sogge  come 
posizione di libertà. 
Il diri  o di potersi organizzare liberamente è sancito dall'ar colo 39 della cos tuzione dal punto di 
vista storico viene esplicato come diri  o sogge vo pubblico di libertà, vietando allo stato di 
compiere a  che risul no lesivi di tale libertà. 
Contraria a norme impera ve invece sarebbe una legge che determinasse in modo vincolante i fini 
o le forme organizza ve del sistema sindacale. 
L'ar colo 39 non opera solo tra i sogge  pubblici bensì anche tra i sogge  priva . 
il confronto dell'articolo 39 comma 1 con l'articolo 18 della costituzione consente alcune precisazioni 
sul contenuto della prima disposizione. 
Il riconoscimento della libertà sindacale di associazione contenuto nell'ar colo 18 non è 
incondizionato, esso viene meno quando l'associazione persegua fini vieta  ai singoli dalla legge 
penale invece il fine sindacale è di  po  pizzato e riconosciuto come illecito dall'ar colo 39 e perciò 
non può essere vietato dalla legge penale ordinaria. 
Inoltre emerge una differenza sia nell'ar colo 39 con il termine organizzazione in quello u lizzato 
dall'ar colo 18 Cost. come associazione quest'ul mo implica una nozione più ampia del fenomeno 
sindacale tale da comprendere anche forme organizza ve diverse da quella associa  va, purché 
idonee a ricevere la qualificazione di sindacali: ad esempio un i consigli di fabbrica o le 
rappresentanze sindacali unitarie sono sindacali dal punto di vista funzionale e ciò è sufficiente ad 
includerli nell'ambito della libertà sindacale anche se non hanno una stru ura associa  va. 
2Il termine organizzazione non può essere ricavato né da un'analisi lessicale della norma 
né tantomeno del sistema cos tuzionale. 
So  o il profilo strumentale la qualificazione sindacale presuppone un'aggregazione di sogge  
almeno potenziali su questo punto le opinioni sono divise: 
• per alcuni anche i singoli possono svolgere a vità sindacale; 
• per altri è sempre necessaria una forma solidale. 
L'ar colo 39 si analizza so  o due profili: 
• un profilo individuale 
• un profilo colle vo 
il profilo individuale viene declinato all'interno dei rappor  sogge  vi interpriva  s  ci tra datori di 
lavoro e lavoratori per tale intendendosi che l'ar colo 39 se viene declinato all'interno dei rappor   
sogge vi tra datori di lavoro e lavoratori garan  sce la libertà sindacale sia ai singoli sia ai gruppi 
organizzati e si estrinseca sia come diritto del singolo lavoratore, sia come diri  o delle organizzazioni 
sindacali; quando invece l'ar colo 39 si declina con i rappor   con lo Stato diventa un diri  o 
sogge vo pubblico di libertà lo stato non può porre in essere a   che ledono l'interesse colle  vo 
tutelato Per es. una legge che possa limitare il diri  o di sciopero e pertanto diviene una legge 
incos tuzionale perché violerebbe il principio di libertà sindacale. 
Nel profilo colle vo , qualunque legge da parte dello Stato che imponga una forma organizza va ad 
un sindacato, - in quanto le forme colle ve sono libere - sarebbe violazione del disposto 
cos tuzionale. 
La libertà sindacale può essere: 
• posi va 
• nega va 
per libertà sindacale posi va essa consiste in un obbligo di facere cioè poter cos tuire un sindacato, 
poter aderire ad un sindacato esistente, poter fare un'a vità in favore del sindacato; 
la libertà sindacale nega va non è rinvenibile all'interno dell'ar colo 39 in quanto stabilisce che 
"l'organizzazione sindacale libera" al contrario quella nega va consiste in un obbligo di non facere 
cioè quella di non poter cos tuire un sindacato, di non fare opere in favore del sindacato; 
pertanto la fonte che garan sce la libertà sindacale nega va è rinvenibile nell'ar colo 15 le  a) dello 
statuto dei lavoratori pertanto “è nullo qualsiasi pa  o o a  o dire  o a subordinare l'occupazione di 
un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale ovvero 
cessi a fa parte di un determinato sindacato”; ciò significa che la legge riconosce un diri  o al dissenso 
cioè che deriva dal principio volontaris co. 
La libertà sindacale sul piano dinamico si esplica in un'a vità sindacale, a tal proposito nascono dei 
problemi in quanto non vi è una legge che disciplina il fenomeno sindacale pertanto il venir meno di 
questa legge me  e tu  o alla volontà delle par . 
Può un lavoratore so rarsi a un contra  o colle vo s pulato da un sindacato? 
Nel caso in cui vi sia una crisi aziendale ex ar colo 41 della cos  tuzione il datore di lavoro può 
decidere di ridurre la manodopera, decidere di chiudere un'a vità produ va, ma prima di eseguire 
questa procedura, la legge stabilisce che prima di poter licenziare i lavoratori deve effe uare un 
esame congiunto con i sindaca  presen   in azienda (l'esame congiunto serve appunto a ridurre gli 
effe  della crisi) 
Questo accordo aziendale non risolve il problema dell'estensione sogge va del contra  o colle vo 
aziendale, perché dell'accordo non è un accordo norma vo non stabilisce pertanto i contenu  delle 
future prestazioni. 
Pertanto il datore di lavoro per poter licenziare un lavoratore, a raverso il suo potere di recesso 
3licenza con un atto unilaterale i lavoratori, il licenziamento pertanto legittimo se ha rispe  ato i criteri 
di scelta convenzionali o legali produce effetti nei confron  del lavoratore non perché c'è un accordo 
ma per il potere di recesso del datore di lavoro art. 2106 c.c., in quanto c'è una volontà manifestata 
esplicitamente a raverso la le  era di licenziamento da parte del datore di lavoro. 
sul piano dinamico, la libertà di azione delle imprese - degli imprenditori e libertà di azione nei 
confron  delle pubbliche amministrazioni si pensi alla libertà di s pulare un contra  o colle vo, ma 
anche di non s pulare un contra  o, pertanto non cè una legge che imponga di s pulare un contra  o 
colle vo, il contenuto di un accordo - dipende dai rappor  forza, se manca una legge che imponga 
di so  oscrivere un contra  o colle vo dipende dai rappor   di forza, quindi un datore di lavoro 
so  oscrive un contra  o colle vo con i sindaca  più for . 
A norma dell'art. 39 possono essere definite a vità sindacali due profili: 
• quello sindacale: l'a vità svolta in funzione di un'autotutela (autonomia sindacale) di 
interessi che sono connessi a realizzare relazioni giuridiche (retribuzioni, ferie, mansioni) che 
hanno ad ogge  o un'a vità lavora  va 
• quello teleologico: cioè che fa riferimento alla finalità ossia quello degli strumen  impiega  
che sono  pici dell'azione sindacale ovvero tu  quegli strumen  ado  a  per l'autotutela dei 
lavoratori ad esempio lo sciopero, la contra  azione colle va, l'assemblea ecc. 
L'ar colo 39 co 2-3-4 stabilisce che i sindaca   devono essere so   opos  a registrazione affinché si 
possono registrare devono dimostrare di avere degli statu  democra ci con la registrazione avviene 
un un effetto giuridico ovvero quello della personalità giuridica e quindi assumendo tale personalità 
giuridica, il cos tuente aveva stabilito che i sindaca  unitariamente e in proporzione al numero degli 
iscri  potessero s pulare contra   colle vi con efficacia erga omnes. 
L'ar colo 39 nella seconda parte della norma, il legislatore ha tenuto opportuno inquadrare il 
conce  o unitario del modello sindacale, prevede quindi un meccanismo di registrazione che 
comporta poi la so  oscrizione di contra  colle vi con efficacia erga omnes non disciplina 
l'esistenza del sindacato o la sua organizzazione, prevede soltanto uno specifico meccanismo di 
assunzione della personalità giuridica per la s pulazione di un contra  o colle vo con efficacia erga 
omnes quindi, vi è contrapposizione tra autonomia ed eteronomia questo piano fenomenologico 
pertanto non risultava indispensabile perché nel fra  empo l'autonomia colle va a raverso 
l'ordinamento intersindacale era in grado di garantire il naturale svolgimento della vita sindacale con 
strumen  differen  previs  dal legislatore. 
Lo sviluppo dell'ordinamento intersindacale ha comportato una rilevanza costituzionale alla mancata 
a uazione della seconda parte dell'ar  colo 39 si è ritenuto pertanto importante non a  uare la 
seconda parte dell'ar colo pertanto la mancata a uazione non comporta una lacuna anche se viene 
definito un diri  o senza leggi, ma precisa scelta ma privilegiare il sistema sindacale di fa  o la cui 
capacità dipende dal reciproco riconoscimento delle par . 
Il divieto di a  discriminatori 
• La fonte ordinaria norma va interna é cos tuita dalla L. 300 del 1970, il c.d. statuto dei 
lavoratori, il cui  tolo è espressamente in  tolato alla libertà sindacale. In tale legge concorsero 
tre obie vi: 1. tutela della libertà e della dignità del lavoratore con riferimento a situazioni 
repressive che possono verificarsi dell'impresa; essendo quest'ultima un'organizzazione basata sul 
principio di autorità, possono in essa crearsi situazioni di compressione della libertà e della dignità 
di chi vi lavora in posizione subordinata: era quindi opportuno un intervento del legislatore per la 
salvaguardia di ques  valori in determina  aspe   della vita aziendale, quali l'uso della polizia 
privata nelle fabbriche (art. 2), le perquisizioni personali (art. 6), l'uso di strumen  del controllo a 
distanza dell'a vità dei lavoratori (art. 4), l'esercizio del potere disciplinare (art. 7), l'assunzione 
di informazioni sui lavoratori (art. 8); 
4• rafforzamento dell’effe  vità del principio di libertà sindacale all'interno dei luoghi di 
lavoro, che viene perseguito vietando all'imprenditore di u  lizzare i poteri che gli derivano dal 
contra  o di lavoro per ostacolare, anche indire  amente, i lavoratori nell'esercizio dell'a  vità di 
autotutela dei propri interessi (in par  colare divieto di a  discriminatori, ar  coli 15 e 16); 
• poli  ca di sostegno delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La realtà dinamica del 
confli  o di interessi si confronta all'interno dell'impresa con un potere capace di incidere 
in via immediata sulla condizione di sogge  ad esso so  opos  ; di fronte a cid, il migliore 
strumento di tutela é la stessa a  va capacita di contestazione dei sogge  1 é un'is   tuzione 
internazionale specializzata nella regolamentazione della materia del lavoro. Fu fondata dopo la 
prima guerra mondiale con il tra  ato di Versailles quale is  tuzione della società delle nazioni e 
poi modificato nel 1945 in vista della collocazione della sua stru  ura e della sua azione 
nell'ambito dell'Onu. Il suo compito é quello di promuovere, sul piano internazionale, il 
miglioramento delle condizioni dei lavoratori a  raverso la predisposizione di par  colari accordi 
internazionali, le c.d. convenzioni, che gli sta  membri sono obbliga  a so  oporre agli organi 
interni competen  ad autorizzare la ra  fica e a emanare le norme di esecuzione. Accanto alle 
convenzioni, provengono dall’OIL, le raccomandazioni che contengono indicazioni 
programma  che prive di valore vincolante, formulate per richiamare l'a  enzione degli sta  
membri sui problemi tra  a  interessa  , naturalmente sensibile al mutamento delle condizioni 
reali e quindi più idonei ad operare valutazioni che la legge, per la sua rigidità stru  urale, non 
sarebbe in grado di operare. L'art. 14 dello statuto afferma che "il diri  o di cos  tuire associazioni 
sindacali, di aderirvi e di svolgere a  vità sindacale é garan  to a tu  i lavoratori all'interno dei 
luoghi di lavoro". Tale norma ribadisce un principio che già é apparso evidente alla le  ura 
dell'ar  colo 39 cost. In tal modo viene imposta l'efficacia della norma cos  tuzionale non solo 
nella sfera dei rappor  ci  adino-Stato, ma anche nella sfera dei rapporti interprivati. L'art. 15 
sancisce la nullità degli a  discriminatori riproducendo, con opportune integrazioni, la 
disposizione dell'ar  colo 1 della convenzione n. 98. Esso fissa due pun  : a) stabilisce la nullità di 
qualsiasi pa  o o a  o dire  o a subordinare l'occupazione del lavoratore alla condizione che 
aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale, ovvero che cessi di farne parte. Oltre alla 
nullità dell’a  o, che in molte circostanze può avere scarsa efficacia, é prevista l'applicazione della 
sanzione penale di cui all'ar  colo 38 dello stesso statuto dei lavoratori; b) sancisce la nullità di 
qualsiasi pa  o o a  o dire  o licenziare un lavoratore, a discriminarlo nell'assegnazione di 
qualifiche o mansioni, nei trasferimen  , nei provvedimen  disciplinari, o a recargli altrimen  
pregiudizio a causa della sua affiliazione o a  vità sindacale, ovvero causa della partecipazione ad 
uno sciopero. Per tali a  non é disposta la sanzione penale; il legislatore, infa  , ha ritenuto si 
tra  asse di comportamen  che possono essere efficacemente colpi  a  raverso la sanzione civile 
della nullità. La norma dispone anche la illiceità della discriminazione compiuta, oltre che per 
mo  vi sindacali, per mo  vi poli  ci o religiosi; a ques  la L. n. 903 del 1977 ha aggiunto i mo  vi di 
razza, lingua e il sesso. La discriminazione di cara  ere sindacale può avvenire, da parte del datore 
di lavoro, non solo privando il prestatore di lavoro di par  colari benefici o arrecandogli 
comunque danno, bensì, a  ribuendo par  colari benefici ai lavoratori che tengano un 
determinato comportamento, e condizionandoli, cosi, nell'esercizio della libertà sindacale. E’ 
questa la previsione contenuta nell'art. 16, il quale, appunto, sancisce il divieto di concedere 
tra  amen  economici di maggior favore ad una pluralità di persone. Un esempio   pico é 
cos  tuito dai premi che vengano corrispos  ai lavoratori che non abbiano partecipato ad uno 
sciopero. Tra  amento economico colle  vo discriminatorio può considerarsi, tu  avia, non solo 
quello dire  o ad ostacolare in genere all’a  vità sindacale, bensì anche quello corrisposto per 
agevolare l'adesione a par  colari organizzazioni sindacali che incontrino il favore del datore di 
lavoro. Per tra  amento economico viene inteso non solo la corresponsione di somme di denaro, 
bensì qualsiasi concessione valutabile in termini economici. Il giudice, su domanda dei lavoratori 
nei cui confron  é stata a  uata la discriminazione, accerta  i fa  , condanna il datore di lavoro al 
pagamento, a favore del fondo pensioni dell'INPS, di una somma pari all'importo dei tra  amen  
5economici di maggior favore illegi mamente corrispos   nel periodo di un anno. Si tra  a, 
però, di una norma di scarsissima effe vità perché i lavoratori che promuovono l'azione non 
ne traggono alcun beneficio patrimoniale. 
I SINDACATI DI COMODO 
Si dicono sindaca  di comodo (o sindaca  gialli) le associazioni sindacali cos tuite e sostenute dai 
datori di lavoro e dalle loro associazioni. L'esistenza di tali sindaca . Cos  tuisce un modo indire   o 
di compiere la libertà sindacale limitando lo spazio dell'organizzazione effe  vamente 
rappresenta va e condizionandone l'azione. 
I modi a raverso cui è possibile fornire sostegno al sindacato di comodo possono andare dal 
finanziamento che cos tuisce una forma par colarmente evidente di sostegno, a comportamen  di 
favoreggiamento che per essere vela  da un apparente a   eggiamento confli uale, pongono al 
giudice delica  problemi di valutazione dei fa  ; la valutazione dei fa   va compiuta con estrema 
a  enzione evitando di travisare il senso di comportamen  che rientrano nella normale diale  ca 
delle relazioni industriali. 
Va so  olineato che il comportamento illegi mo  pizzato dalla norma è l'a  o del datore di lavoro o 
della sua associazione di cos tuire o sostenere il sindacato giallo, non l'esistenza di questo. In caso 
di violazione il giudice dovrà interdire al datore di lavoro l'azione di sostegno ma non potrà ordinare 
lo scioglimento dell'associazione. 
IL SINDACATO 
il sindacato è una forma di organizzazione colle va dei lavoratori nata per contrastare riequilibrare 
la disparità di potere individuale nella quale ques  si trovano nei confron   del datore di lavoro da 
cui dipendono sia al momento della s pulazione del contra   o individuale di lavoro, sia nel corso 
dell'esecuzione del rapporto di lavoro. 
Quindi il sindacato svolge fondamentalmente un ruolo di tutela del lavoro dal libero e incondizionato 
(senza limi ) funzionamento del mercato. 
La prima forma di organizzazione sindacale, un gruppo colle vo organizzato per la tutela degli 
interessi di un gruppo si sviluppò in Gran Bretagna a raverso il sindacato di mes  ere cd. (Cra  
Iunion) per tale intendendosi che, all'interno di ogni impresa possono esserci diversi sindaca  pari 
alle professionalità presen  e necessarie dell'impresa per esempio se all'interno di un'impresa ci 
sono muratori, falegnami, ele ricis  , avremo tre sindaca   uno per ogni  po, avremo quindi ogni 
sindacato per quan  sono le figure presen  all'interno di un'impresa. 
A seguito del mutato contesto socio economico si svilupparono diverse forme di organizzazione 
sindacale in par colar modo il sindacato per ramo d'industria o categoria, in questo modello, 
l'organizzazione è riferita ai lavoratori secondo il  po di a  vità produ va esercitata dall'impresa 
stessa per esempio tu  i lavoratori di un'impresa metalmeccanica indipendentemente dalla 
professionalità di ciascun lavoratore l'appartenenza cioè riferita al ramo d'industria 
indipendentemente quindi dalla professionalità svolta dai singoli lavoratori (sindacato dei 
metalmeccanici). 
Il modello organizza vo basato sul criterio del ramo d'industria si è poi devoluto in quello del 
sindacato generale che a  orno all'originario gruppo di lavoratori di un se  ore produ vo, ma mano 
organizza anche lavoratori di altri se  ori cd. Sindacato generale ad esempio le confederazioni, che 
rappresentano unitariamente gli adde  dell'agricoltura dell'industria, del commercio e del pubblico 
impiego. 
In Italia furono cos tui  numerosi sindaca   di mes  ere, ma fu ado  ato e prevalse il modello 
organizza vo del ramo d'industria, perché consen va di creare tra i lavoratori una solidarietà più 
ampia incoerenza con precisione posizioni poli che. 
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