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Le cooperative di produzione e lavoro: il socio lavoratore


Proseguendo l’esame dei rapporti di lavoro associato, viene in rilievo il lavoro dei soci delle cooperative di produzione e lavoro.
La l. 142/2001 ha inteso, per quanto possibile, assimilare la posizione del socio lavoratore a quella del prestatore di lavoro subordinato.
La nuova legge fa riferimento alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio e su tale premessa definisce la figura del socio lavoratore, investendolo della titolarità di due rapporti: uno associativo e l’altro di lavoro con la stessa cooperativa.
Il socio lavoratore, oltre a partecipare alla gestione ed al rischio di impresa, mette a disposizione della cooperativa la propria capacità professionale.
In analogia con il principio di retribuzione sufficiente applicabile ai lavoratori subordinati, le cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria.
Alle cooperative di lavoro si avvicinano le cooperative sociali.
Tali cooperative hanno il fine prioritario di perseguire l’interesse generale della comunità “alla promozione ed all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché lo svolgimento di attività economiche finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.

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