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Classificazione dei diritti soggettivi

I diritti soggettivi possono essere:
1) Assoluti (diritti reali; diritti di personalità): garantiscono al titolare un potere che può far valere verso tutti(erga omnes).
Per la loro realizzazione non è necessaria la collaborazione di altri soggetti. Tipico dir assoluto è il dir di proprietà: infatti,il proprietario, per realizzare il suo dir non ha bisogno dell'aiuto di altre persone, che devono limitarsi solo a non turbarlo nel suo godimento.
Quindi:
a)dal lato attivo: abbiamo il dir soggettivo;
b)dal lato passivo: abbiamo un generico  dovere di astensione  a carico di tutti gli altri consociati.
Sottocategoria dei dir assoluti sono:
-dir reali: quelli che attribuiscono al titolare una signoria (diritti totali o limitati) su una cosa o un bene.
-dir della personalità: dir dell’uomo in quanto tale.
La categoria dei dir soggettivi comprende i diritti:

  • a) patrimoniali: riguardano interessi ec del singolo e sono valutabili in denaro. Essi comprendono i dir reali e i dir di obbligazione.
  • b) non patrimoniali: riguardano un interesse di natura essenzialmente morale e si distinguono in dir di famiglia e dir della personalità.
2) Relativi (diritto di credito; diritto di famiglia): assicurano al titolare un potere che egli può far valere solo nei confronti di determinati soggetti. Si distinguono da quelli assoluti perché per la loro realizzazione è necessaria la collaborazione di altri soggetti.
Si pensi al diritto di credito: se devo ottenere una prestazione dal mio debitore, una somma di danaro, il mio dir non potrà realizzarsi senza la sua collaborazione. Diversi saranno, allora, anche i termini che indicano le posizioni delle parti:
  • a) lato attivo: il creditore avrà nei confronti del debitore " una pretesa ";
  • b) lato passivo: il debitore dovrà invece adempiere ad " un obbligo ".
Sottocategoria dei dir relativi sono i dir di credito/obbligazione che attribuiscono ad un soggetto il dir di ottenere da un altro un determinato comportamento o prestazione. 
 
3) Potestativi: figura intermedia tra i dir assoluti e relativi. Accade, infatti, che il dir si può realizzare senza la collaborazione di altri soggetti(come accade per i diritti assoluti), ma, solo tra soggetti determinati(come nei diritti relativi), e ciò  colloca i dir potestativi nell'ambito dei dir relativi, anche se ne costituisce una figura autonoma.
In sostanza accade che una parte ha il pieno potere di realizzare una modificazione giuridica, mentre l'altra non può far altro che subire detta modificazione.
Abbiamo quindi:
  • a) dal lato attivo:  una posizione di "potere";
  • b) dal lato passivo: una posizione di “soggezione". Un esempio è la comunione: dove un bene è di proprietà di più soggetti ognuno di quali ne può chiedere la divisione, senza che altri possano fare nulla per impedirlo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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