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Definizione di adozione

I figli naturali o legittimi sono legati dal vincolo di sangue col genitore, vincolo che manca nei figli adottivi divenuti tali per decreto del Tribunale.
L’adozione può essere di:
A)Maggiorenne:  solitamente, ha la funzione di dare un erede a chi non ne ha, ma può essere fatta anche da chi ha già figli.  Essa richiede:
-il consenso dell’adottando, dei suoi discendente e del coniuge e figli dell’adottante.
-che l’adottante abbia almeno 35 anni di età e 18 più dell’adottato.
-pronunciata del Trib. Ordinario con decreto in camera di consiglio, previa assunzione di informazioni per giudicare se l’adozione conviene all’adottato.
L’adottato resta nella famiglia che era sua prima dell’adozione e vi conserva diritto e doveri ma in più assume il cognome dell’adottante.
Vale la successione verso l’adottato ma non il contrario. Tale adozione può essere revocata con provvedimento del tribunale su iniziativa dell’adottante o dei suoi eredi, sia per iniziativa adottato.
B)Minorenne: serve a fornire una famiglia ai minori che ne sono privi o che non godono di una adeguata situazione familiare e che sono dichiarati in stato di abbandono.
Essa spetta ai coniugi sposati da almeno 3 anni, non separati neppure di fatto, e con una differenza di 18 anni di età con l’adottato e non superiore a 40;
Tutti i minori possono essere adottati senza limite di età (il maggiore di 12 anni deve essere sentito, il maggiore di 14 anni deve dare il consenso).
Il procedimento di adozione si svolge in 3 fasi:
1)dichiarazione di adottabilità: del minore da parte del Tribunale;
2)affidamento preadottivo di durata annuale: lo richiedono i coniugi che hanno i requisiti previsti dalla legge (deve essere concesso dallo stato di appartenenza del minore);
3)dichiarazione di adozione: richiesta dai coniugi dopo l’affidamento (Tribunale dei minori decorso almeno 1 anno dall’affidamento).
L’adottato acquista con effetto che retroagisce alla data dell’affidamento lo stato di figlio legittimo.
Per l’adozione di minori stranieri è competente il Trib. per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti. Tale adozione è circondata da particolari cautele  per assicurare che l’ingresso in Italia sia nell’esclusivo interesse del minore.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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