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Definizione di atto illecito

E’ qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto. Obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. La norma fondamentale in tema di responsabilità aquilana (art2043c.c.)  è che chi ha cagionato al altrui un danno è obbligato al risarcimento solo quando si tratta di un danno ingiusto, quindi il danno è risarcibile solo se provocato con colpa (un evento si dice colposo quando si è verificato per negligenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ecc.) .
L’ordinamento sancisce la responsabilità civile solo di fronte ad un comportamento doloso: quando l’autore del comportamento pregiudizievole ha previsto e programmato l’evento lesivo, realizzandolo intenzionalmente.
Al riguardo utile è la distinzione fra atti umani:
-vietati: sono posti in essere in violazione di un obbligo di legge arrecando un danno ad un altro soggetto giuridico. La violazione dell'obbligo fa nascere nel soggetto danneggiato il diritto al risarcimento del danno
 -leciti: posti in essere in maniera conforme al dir.
 Inoltre va ricordato che si definisce illecito civile qualunque fatto che provochi come conseguenza voluta dalla legge il risarcimento del danno, che può nascere da diversi:
a) fatti: in tal caso avremo illecito civile di natura extracontrattuale (responsabilità precontrattuale) .
b) atti: vi sarà illecito di natura contrattuale (l'inadempimento di una obbligazione) .
Nell'ambito degli atti vietati possiamo meglio distinguere le 2 categorie che fanno sorgere i 2 diversi tipi di responsabilità:
1) atti che danno vita a responsabilità contrattuale:  atti che violano obblighi che intercorrono tra soggetti determinati (inadempimenti contrattuali) ;
2) atti che danno vita a responsabilità extracontrattuale: sono gli altri atti illeciti  (civili) ; la responsabilità nasce dalla violazione del generico obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica. In particolare gli atti illeciti extracontrattuali possono essere:
a) civili: nasce da un comportamento che contrastando con i i fini dello Stato esige come sanzione una pena criminale. Il comportamento vietato è detto reato ed è espressamente previsto dalla legge
b) penali: nasce dalla violazione del generico obbligo di non ledere l'altrui sfera giuridica. Conseguenza della violazione sarà l'obbligazione di risarcimento del danno.
I fatti che danno luogo ad illecito civile e penale possono anche coincidere: ad es. in caso cui un sinistro provochi delle lesioni,  avremo insieme un illecito penale (e cioè un reato, per lesioni colpose)  e un illecito civile;
Accade, però, che i 2 illeciti operino su piani diversi, perché con la previsione dell'illecito civile si vuole ristorare la vittima del danno attraverso il risarcimento, mentre con la previsione di un fatto come reato, lo Stato vuole tutelarsi contro comportamenti da lui ritenuti contrastanti con i suoi fini. Il risarcimento è quindi secondario rispetto al fine primario (autotutela dello Stato)  che si vuole ottenere attraverso la minaccia di una pena criminale.
Ancora dobbiamo considerare che mentre un fatto è reato solo se viene espressamente previsto come tale dalla legge  (art.25Cost.) , l'illecito civile, invece, può essere previsto anche in modo generico; di conseguenza ci saranno dei fatti che possono essere rilevanti solo come illecito civile  (es. responsabilità precontrattuale) , ma non come reato, mentre, all'opposto, vi sono dei reati che possono non essere illeciti civili  (es. spionaggio) .
Vi è anche una questione di natura prevalentemente terminologica: la responsabilità per atto illecito è anche detta extracontrattuale o aquiliana. Si tratta di sinonimi usati di volta in volta per evidenziare un aspetto particolare della responsabilità per atto illecito.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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