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Definizione di contratto atipico in ambito giuridico

Contratti Atipici: contratti non espressamente disciplinati dal diritto civile ma creati ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione (autonomia contrattuale) . Anche se non previsti né disciplinati dalla legge, essi sono ammessi purché leciti e diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.
Essi possono essere:
a) misti: costituiti da elementi tipizzati di diversi contratti tipici;
b) sui generis: essere del tutto indipendenti da altri modelli contrattuali preesistenti.
Anche i contratti atipici devono soddisfare i requisiti essenziali del contratto, a pena di nullità.   
Sono un es. di contratti atipici:
-Leasing  (locazione finanziaria) :  con  esso, un soggetto concede ad un altro, il diritto utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto  (riscatto)  con il pagamento di un prezzo.
-Franchising: contratto a prestazioni corrispettive, con cui un imprenditore  (franchi sor)  attribuisce ad un altro imprenditore  (franchisee) , il diritto di vendere i suoi prodotti, usando il suo marchio e un’assistenza commerciale per tutta la durata del contratto. In cambio la controparte deve  pagare un corrispettivo all’atto della stipulazione del contratto con il quale entra nella catena, ed un canone periodico.
-factoring: un’impresa specializzata  (il factor)  si impegna a gestire per contro di un’impresa cliente, l’amministrazione dei crediti di cui quest’ultima diventa titolare verso i propri clienti nella gestione della sua attività imprenditoriale.
-contratti del consumatore (contratti per adesione) : le imprese che hanno a che fare con moltissimi clienti (esempio quelle telefoniche)  per semplificare l’organizzazione, predispongono moduli standard di contratto o formulari contrattuali che fanno sottoscrivere alle controparti e nei quali inseriscono clausole uniformi  (che l’esperienza ha dimostrato per loro vantaggiose e che il cliente non può discutere) .
La legge ha riconosciuto efficacia a questi contratti, ma ha voluto tutelare anche l’altro contraente per le + gravi clausole  (dette vessatorie, come la facoltà di recedere dal contratto)  richiedendone la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente gravato, in modo che su di esse sia richiamata la sua attenzione. La mancanza di approvazione determina un difetto di norma e produce quindi la nullità della clausola vessatoria.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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