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Definizione di diritto di usufrutto

Diritto dell'usufruttuario di godere della cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione ec. Esso ha durata temporanea, ovvero massimo tutta la vita dell’usufruttuario (per le persone giuridiche non può superare i 30 anni).
Il titolare dell’usufrutto ha l’obbligo di rispettare la destinazione ec della cosa e di restituirla alla fine dell’usufrutto, quindi ne consegue che  oggetto dell’usufrutto possono essere solo i beni non consumabili.
Ma la legge ammette che un usufrutto abbia come oggetto beni consumabili,  in questo caso l'usufruttuario non è tenuto a restituire gli stessi beni ricevuti ma altrettanti dello stesso genere (c.d. quasi usufrutto).
L’usufrutto si può acquistare o per legge o per usucapione. Gli atti che costituiscono l’usufrutto su beni immobili devono farsi per iscritto e sono soggetti a trascrizione.
L’usufrutto può essere:
a)volontario: si costituisce per volontà dell’uomo (con testamento o contratto tramite atto scritto).
b)legale: una norma di legge stabilisce l’usufrutto a favore di qualcuno (es. usufrutto dei genitori sui beni dei figli minori).
c)giudiziale:  si costituisce per provvedimento del giudice (nella comunione legale tra i coniugi, il giudice può stabilire l’usufrutto in favore dell’altro coniuge in base alle necessità della prole).
I diritto dell’usufruttuario sono:
-possesso della cosa:  che non è conseguito se l’usufruttuario non ha fatto l’inventario e non ha dato una garanzia; all'usufruttuario è consentita un'azione detta confessoria che mira all'accertamento del suo diritto per il conseguimento del possesso sulla cosa.
-frutti civili della cosa: invece, l’insieme di tutti i frutti naturali si deve ripartire fra usufruttuario e il proprietario in proporzione alla durata del rispettivo diritto, e nella stessa misura si dividono le spese per produzione e raccolto.
-potere di disporre:  l'usufruttuario può concedere ad altri il suo dir, può ipotecarlo e può dare in locazione le cose oggetto del suo dir(alienabilità del diritto di usufrutto).
Gli obblighi dell’usufruttario riguardano il dovere di restituire la cosa al termine del suo diritto. Quindi egli deve:
-usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa;
-non modificare la destinazione della cosa;
-sostenere spese ed oneri relativi alla manutenzione ordinaria del bene e gli eventuali interessi al proprietario per le riparazioni straordinarie;
-pagare imposte, canoni e rendite fondiarie;
Invece, sono a carico del proprietario le riparazioni straordinarie, cioè quelle che superano i limiti della conservazione della cosa e delle sue utilità per la durata della vita umana.
L’estinzione dell’usufrutto si ha per: scadenza del termine o morte dell’usufruttario; prescrizione estintiva(20 anni per le  persone fisiche e 30 per quelle giuridiche); consolidazione(riunione dell’usufrutto e della nuda proprietà nella stessa persona);  perimento della cosa.
All’estinzione del diritto,  l’usufruttuario ha diritto ad una indennità per i miglioramenti apportati.
B)Uso e Abitazione: tipi di usufrutto limitato perché hanno carattere personalissimo e non possono essere ceduti o locati e non possono essere oggetto di testamento, e quindi:
-uso: diritto di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di raccogliere i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
-abitazione: diritto di abitare una casa limitatamente ai propri bisogni e della propria famiglia.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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