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Definizione di Diritto Privato Internazionale

Per i rapporti di diritto privato che ricadono nell’ambito di più di un ordinamento in ogni paese vi sono delle norme di diritto privato internazionale: ossia regole che stabiliscono a quale tra varie leggi nazionali, tutte astrattamente applicabili, debba farsi riferimento per disciplinare un rapporto.
E’ da notare dunque, che:
a)il diritto internazionale, anche se cosi chiamato, in realtà è un diritto privato interno stabilito singolarmente da ciascun paese.
b)le norme sono  strumentali,  perché si limitino a stabilire secondo quale ordinamento deve essere disciplinato il rapporto e non la singola fattispecie. Inoltre, le norme non riguardano solo i rapporti di tipo privato ma anche altri rapporti(es. processuali).
Per capire la norma di diritto internazionale di quale ordinamento debba essere applicata, bisogna:
-qualificare il rapporto: es. rapporto coniugale o contrattuale;
-vedere se esiste un rimando ad una legge di un altro ordinamento: però tale rinvio deve essere accettato dallo Stato a cui appartiene la legge oggetto del rinvio o se si tratta di un rinvio alla legge italiana;
-eseguire il giudizio: tuttavia, se la stessa controversia è stata sottoposta al giudizio di un giudice straniero il giudice italiano deve sospendere il giudizio se il provvedimento straniero è idoneo a produrre effetto per l’ordinamento italiano.
-la norma straniera non deve essere contraria all’ordine pubblico: il giudice prima di rinviare ad una legge straniera,  deve verificare se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico internaz. Perciò se, una legge rinviata  è contraria  all’ordine pubblico si deve cercare di applicarla interpretandola con altri criteri.
Le principali disposizioni di dir internazionale privato italiano, sono:
a) rapporti personali (famiglia, coniugi):
-nel caso di  più cittadinanze: si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata;
-la successione per causa di morte: è disciplinata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte.
b) rapporti relativi alla proprietà:
-il possesso, la proprietà e gli altri dir reali: sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano;
-per gli obblighi extracontrattuali: si applica la legge speciale del luogo dove si verifica l’evento.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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