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Definizione di fonte di produzione del diritto

Sono gli strumenti di produzione del diritto, cioè ogni atto o fatto abilitato dall’ordinamento giuridico ad innovare il dir oggettivo, cioè a produrre norme giuridiche.
Nel nostro ordinamento sono fonti di produzione gli atti posti in essere sulla base delle fonti sulla produzione. Esse si dividono in:
a) Fonti atto: atti giuridici scritti che producono norme in un ordinamento.  Essi  hanno 2 caratteristiche specifiche:

  • sono dotate dell’elemento volontaristico;
  • sono  imputabili a soggetti  abilitati a ciò dall’ordinamento giuridico.
b) Fonti fatto: comportamenti involontari che l’ordinamento considera idonei a produrre dir e di cui consente l’applicazione, non perché prodotte dalla volontà di un determinato soggetto, ma per il semplice fatto di esistere. E’ il caso di fonti non scritte determinate da eventi naturali (nascita) o sociali (pugno di tizio a caio). Tipiche fonti fatto sono le consuetudini.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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