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Definizione di matrimonio in ambito giuridico

Istituto che assume rilievo sia dal punto di vista religioso sia dal punto di vista  giuridico. Il rapporto che così si costituisce è il rapporto coniugale, che determina l’acquisizione automatica, per la prole dello status di figli legittimi.
Nel nostro ordinamento si distinguono  2 forme di matrimonio:
1)Civile: celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile.
E’ un atto puro e personalissimo,  con cui è fondata la società coniugale. Era un atto esclusivo e  indissolubile fino al ‘70; ora è sempre esclusivo ma indisponibile e di durata indeterminata. E’ regolato dal codice civile.
2)Religioso: celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico. Fondamentale affinché il matrimonio religioso consegua effetti civili è la sua trascrizione nei registri dello stato civile italiano. Gli effetti civili si producono dal giorno della celebrazione e non della trascrizione: questa ha cioè efficacia retroattiva.
Si ha intrascrivibilità del matrimonio canonico quando:
a)gli sposi non hanno l’età richiesta dalla legge civile;
b)sussiste tra gli sposi un impedimento che la legge considera inderogabile.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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