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Definizione di risarcimento del danno

Risarcimento del danno: si verifica quando il debitore non esegue, esegue in maniera inesatta o ritarda l'esecuzione della prestazione e consiste nella corresponsione di una somma di danaro equivalente al danno subito  (risarcimento per equivalente)  o alla rimozione diretta del danno  (risarcimento in forma specifica) .
Il risarcimento del danno è dovuto per la perdita e il mancato guadagno subiti dal creditore quando  siano conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento o del ritardo. Si vuole, un rapporto di causa effetto tra inadempimento e danno concretizzatisi nella perdita subita e nel mancato guadagno.
Si distinguono 2 teorie fondamentali sul nesso di causalità:
-teoria della condicio sine qua non: considera tutte le cause idonee a produrre un certo effetto. Di conseguenza il debitore potrebbe essere sempre responsabile dei danni subiti dal creditore poiché può aver messo in moto la prima delle condizioni, o delle cause, che hanno provocato il danno.
-teoria della causalità adeguata: che prende in considerazione come causa di un certo fatto solo quella che appare normalmente idonea a produrlo: quindi non è responsabile dei danni subiti dal creditore quando intervenga un fatto del tutto distinto e autonomo dal suo inadempimento, che sia idoneo a produrre l'evento. In questi casi si avrebbe quindi, un'interruzione del nesso di causalità e il debitore non sarebbe responsabile per i danni subiti dal creditore.
Tra le due teorie,  la seconda è la  più seguita dalla giurisprudenza, e dalla dottrina.
Accogliendo la teoria della causalità adeguata si afferma, in definitiva, che non sono attribuibili al debitore i danni causati da fattori eccezionali, che, per essere tali, sono anche imprevedibili.
A tal punto si precisano le definizioni di:
-danno emergente (la perdita subita) : perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore;
-lucro cessante (il mancato guadagno) : guadagno che si sarebbe prodotto se non vi fosse stato d'inadempimento del debitore,  ad esempio, il creditore non riesce ad ottenere un macchinario dal debitore, che dovrà risarcire anche il mancato guadagno che il creditore avrebbe realizzato se la macchina fosse stata fornita.
Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.
Danno emergente e lucro cessante individuano 2 concetti diversi anche dal punto di vista temporale in quanto il primo si è già prodotto mentre il secondo, deve ancora prodursi.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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