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Definizione di solidarietà nell'ambito delle obbligazioni

In  caso di pluralità di debitori in un'unica obbligazione se vi è solidarietà  (per accordo o per legge) il creditore può chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori e non essere costretto a chiedere parte della prestazione ad ognuno dei debitori.
Il pagamento eseguito dal debitore in  solido libera gli altri.
La solidarietà, può essere:
a) passiva: in cui vi è un rafforzamento della posizione del creditore, che  potrà chiedere l'intera prestazione ad uno qualsiasi dei debitori che sono obbligati ad eseguirla.
Per es. se 3 debitori si sono impegnati in solido a pagare 300€ ad un unico creditore, questi può chiedere, tutta la somma ad uno qualsiasi dei debitori senza essere costretto a chiedere 100€ ad ognuno.
b) attiva: in caso di pluralità di creditori se è prevista solidarietà ognuno di loro può chiedere l'intera prestazione al debitore il cui adempimento lo libererà nei confronti di tutti gli altri creditori.
Di conseguenza più debitori obbligati per una stessa prestazione saranno debitori in solido, se non si è previsto diversamente.
All'opposto, se vi sono più creditori di una medesima prestazione nei confronti di un debitore,  non vi sarà solidarietà attiva se non per espressa previsione contrattuale o legislativa.
Per aversi obbligazione solidale  è necessario: pluralità di soggetti dal lato attivo o passivo; medesima prestazione da eseguire; medesima fonte  da cui scaturisce la prestazione.
Nella solidarietà vi sono quindi tanti rapporti per quanti sono i soggetti coinvolti, rapporti identici, ma comunque distinti, per questo, vi possono essere delle differenze tra debitore e debitore in merito alle eccezioni che i questi possono opporre al creditore. E quindi:
-eccezioni comuni:  che possono essere opposte da qualsiasi debitore nei confronti del creditore  o da uno qualsiasi dei creditori nei confronti del debitore (es. nullità totale dell'atto da cui è nata l'obbligazione) .
-eccezioni personali: nella solidarietà passiva possono essere proposte solo da 1 dei debitori al creditore , mentre nella solidarietà attiva  il debitore non può opporre al creditore le eccezioni personali con gli altri creditori (es. stato di incapacità) .
Bisogna considerare anche i rapporti intercorrenti tra il gruppo dei debitori o il gruppo dei creditori, i c.d. rapporti interni: l'obbligazione in solido si divide in parti che si presumono uguali tra i debitori o i creditori solidali.
Ciò significa che se all'esterno ognuno dei debitori  (ad es. 5)  dovrà dare 50 o ognuno dei creditori  ( ad es. 5)  dovrà ricevere 50, nei loro rapporti interni s'intenderà che ognuno dovrà dare o ricevere 10.
Tale situazione risulta più evidente nel caso dell'azione di regresso che, seppure prevista per la sola solidarietà passiva, può essere estesa anche a quella attiva. E quindi il debitore che ha pagato l'intero debito  può  ripetere dagli altri debitore la parte che spettava a ciascuno di loro: quindi se, il debitore ha pagato 50, potrà chiedere ad ognuno degli altri quattro 10 che, sommati con la sua parte, saranno equivalenti all'intero debito pagato che era  50.
Nelle obbligazioni solidali, la  molteplicità dei rapporti deriva dal numero dei soggetti coinvolti e, proprio perché si parla di più di una persona, possono verificarsi situazioni particolari che riguardano singolarmente uno dei creditori o dei debitori.
Vediamo le diverse ipotesi:
-costituzione in mora: fatta nei confronti di un debitore in solido non ha effetto anche per gli altri , ma interrompe anche per loro la prescrizione. Nella solidarietà attiva la costituzione in mora effettuata da uno dei creditori giova anche agli altri;
-remissione del debito: in caso di remissione del debito nei confronti di uno dei debitori libera anche gli altri, a meno che il creditore abbia deciso di riservare il suo diritto verso di loro. In tal caso si dovrà sottrarre la parte che spettava al debitore liberato. Nella solidarietà attiva la remissione  libera il debitore solo della parte del creditore che l'ha effettuata;
- riconoscimento del debito: nella solidarietà passiva non ha effetto per gli altri debitori; in quella attiva ha effetto nei confronti di tutti i creditori in solido;
- impossibilità sopravvenuta per causa imputabile al debitore: gli altri debitori dovranno comunque corrispondere il valore della prestazione dovuta, ma al debitore responsabile dell'inadempimento potrà essere chiesto il risarcimento del danno ulteriore;
- novazione: se si rinnova il rapporto tra il creditore e uno dei condebitori, gli altri sono liberati salvo che si sia voluta limitare la novazione solo ad uno dei debitori; in tal caso gli altri sono comunque tenuti alla prestazione originaria, diminuita, però, della parte che spettava al debitore che ha rinnovato il rapporto. Nella solidarietà attiva  la novazione tra uno dei  creditori  in solido e il debitore non ha effetto verso gli altri se non per la parte del creditore che ha rinnovato il rapporto.
- confusione: è ammessa nella solidarietà, ma il debitore non può opporre in compensazione l'intero debito, ma solo quello relativo alla sua parte; nella solidarietà attiva ad uno dei creditori in solido il debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto  da uno degli altri creditori, ma solo per la parte di questo. Se è richiesto l'adempimento dal creditore che è a sua volta debitore gli si potrà opporre in compensazione  l'intero valore del credito.
- compensazione: l'obbligazione si estingue solo per la parte di quel debitore che è divenuto anche creditore; ugualmente, ma in maniera inversa, accade nella solidarietà attiva
- transazione: nella solidarietà passiva vale sono nei confronti del debitore che l'ha stipulata a meno che gli altri non dichiarino di volerne profittare; ugualmente accade, ma in maniera inversa, nella solidarietà attiva

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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