Skip to content

Determinazione della cessazione della personalità giuridica della persona fisica

La personalità giuridica della persona fisica si estingue con la morte (intesa come cessazione di ogni attività celebrale) con la quale si perdono anche diritto patrimoniali e della personalità e si apre la successione.
Vi possono essere dei dubbi sull’esistenza di una persona, e la legge ricollega  tali dubbi a 3 istituti:
1) Scomparsa: allontanamento della persona dalla sua ultima residenza,  accompagnato dalla mancanza di notizie.  Il tribunale dell’ultimo domicilio o residenza, può nominare un curatore per la conservazione del patrimonio.
2) Assenza: si ha quando la scomparsa dura almeno da 2 anni.  Essa è dichiarata con sentenza del  tribunale dell’ultimo domicilio o residenza, che ordina l’apertura dei testamenti e  procede all’assegnazione dell’eredità, ma i beni non entrano nel patrimonio disponibile dell’erede, esso ne ha solo il diritto di godimento provvisorio.
La dichiarazione di assenza non è equiparata alla morte perciò non scioglie il matrimonio dell’assente.
3) Morte presunta: è dichiarata con sentenza del tribunale dopo 10 anni dall’ultima notizia dell’assente (il termine è più breve nel caso di guerre, calamità ecc). Gli eredi possono disporre dei beni; il coniuge può risposarsi, tuttavia se il soggetto si ripresenta ha diritto a riavere il prezzo dei beni alienati e il nuovo matrimonio del coniuge è invalido.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.