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Patologie del negozio giuridico: annullabilità

Annullabilità: esso produce tutti gli effetti a cui era diretto, ma questi effetti vengono meno se è accolta l’azione di annullamento.
Le caratteristiche dell’annullabilità sono:
-è un’azione costitutiva (il negozio aveva prodotto i suoi effetti, la sentenza di annullamento li elimina);
-la legittimazione a chiedere l’annullamento spetta solo alla parte nel cui interesse l’invalidità è prevista dalla legge;
-l’annullabilità di un atto può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
-l’azione di annullamento è soggetta a prescrizione (il termine di prescrizione è 5 anni);
-l’annullabilità è sempre sanabile (con la prescrizione o la convalida).
L’annullamento ha effetto retroattivo, quindi deve essere restituita la prestazione eventualmente eseguita in virtù del negozio annullabile.
Invece, si parla di convalida, quando ci si riferisce ad un negozio con il quale la parte legittimata a proporre l’azione di annullamento si preclude la possibilità di far valere il vizio. Essa può essere:
a)espressa: se contiene la menzione del negozio annullabile, del motivo di annullabilità e la dichiarazione che si intende convalidare;
b)tacita: quando è data esecuzione volontaria al negozio annullabile.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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