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Requisiti dei titoli di credito

Nei titoli di credito, il documento costituisce prova del rapporto, ed  è necessario per poter far valere il diritto documentato dal titolo: il debitore non può pagare validamente a chi non gli esibisca il documento. Il titolo di credito si caratterizza per l’autonomia del diritto in esso incorporato.
Il requisito del possesso del titolo è in ogni caso indispensabile per l’esercizio del diritto in esso contenuto. Si hanno 3 categorie di titoli:
a) al portatore:  è sufficiente ad attribuire il diritto alla prestazione la consegna del titolo;
b) all’ordine: si trasferiscono con la consegna del titolo e la girata (il titolo all’ordine è quello per il quale la legittimazione si trasferisce mediante la girata) .
c) nominativi: il titolo è intestato a favore di una determinata persona, ma inoltre questa intestazione è contenuta al tempo stesso nel registro dell’emittente, ossia del debitore che ha emesso il titolo.
Per i tioli di massa la crescente rapidità della circolazione mobiliare, crea problemi delicati per la necessità di un continuo maneggio di documenti di rilevante valore, soggetti al rischio di furti, smarrimenti e distruzioni.
-Dematerializzazione: semplice operazione di registrazione elettronica; è un fenomeno volontario in quanto se il titolare del diritto richiede di avere nelle mani il suo certificato può sempre ottenerlo.
-Titoli rappresentativi: documenti che incorporano il diritto alla consegna delle merci in esso specificate; vale a dire che in essi non è incorporato solo un diritto di credito, ma anche un diritto reale sulle merci che devono essere consegnate.
-Titoli di partecipazione: attribuiscono al possessore anche diritto corporativi o associativi, cioè il diritto di riscuotere i dividendi, di prendere parte alle assemblee sociali.
-Eccezioni opponibili al debitore (art1993 cod civ) : riguarda le eccezioni che il debitore può apporre al possesso del titolo, e cioè:
1) Reali:
a) eccezioni di forma: la legge esige requisiti di forma perché il documento possa considerarsi titolo di credito;
b) eccezioni fondate sul contesto del titolo;
c) eccezioni di falsità della firma, di difetto di capacità o di rappresentanza;
d) mancanza delle condizioni necessarie per l’inizio dell’azione.
2)  Personali: derivano da rapporti che non risultano dal titolo; sono opponibili solo verso la persona con cui il rapporto si è svolto.
-Caso di smarrimento del titolo: la legge predispone un procedimento, detto ammortamento con cui si mira a distruggere l’efficacia del titolo smarrito e a procurare a chi ha smarrito il possesso del titolo un documento che di questo ne faccia le veci. Poi occorre presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato, indicando in esso i fatti che hanno provocato lo smarrimento o la sottrazione. Il presidente pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo alla scadenza, o se già scaduto dopo 30 giorni la pubblicazione in G.U. tale procedura non è ammessa per titoli al portatore.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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