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Annullamento del matrimonio civile nel codice civile


Il matrimonio civile come ogni altro contratto può essere impugnato o per difetti formali tali da far considerare il matrimonio inesistente: mancato consenso, mancata registrazione dell’atto, ecc…; o per difetti sostanziale, in quanto contratto in mancanza di una delle condizioni essenziali che rendono valido il matrimonio.
Il matrimonio può essere annullato ove sia stato stipulato sebbene esistessero al momento della celebrazione quelle condizioni di impedimento precedentemente indicate: la minore età, l’esistenza di un precedente matrimonio valido, i vincoli di parentela, la condanna per un delitto tentato o consumato contro il coniuge dell’altro, l’infermità di mente.
L’impugnazione del matrimonio può essere proposta nel caso che uno dei contraenti fosse incapace di intendere o di volere al momento della celebrazione del matrimonio (da notare che se il soggetto ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali proseguendo nella coabitazione coniugale per un anno l’azione non può più essere proposta).
L’art. 122 c.c. pone poi il problema della violenza e dell’errore: per la prima si tratta di provare circostanze di modesto interesse medico legale; mentre accertamenti medici sono d’estrema importanza per quanto riguarda l’errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge.
L’errore essenziale deve riguardare “l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale”.
Sarà quindi necessario un approfondito esame clinico per stabilire l’esistenza, già prima del matrimonio, di alterazioni psichiche gravi, quali forme psicotiche o malattie di notevole gravità croniche o recidivanti; o la presenza di anomalie o deviazioni sessuali di tale natura e gravità da impedire una normale vita coniugale.
Sono causa di possibile nullità casi legati a gravi e ignoranti precedenti penali del coniuge o l’esistenza, al momento del matrimonio, di uno stato di gravidanza non causata dal soggetto.
Ancora causa di nullità sono i casi di simulazione, cioè quando il matrimonio è stato celebrato con il patto di non accettare o obblighi e diritti che da questo scaturiscono.
In tutte le ipotesi citate la successiva convivenza per umana impedisce la richiesta di impugnazione.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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