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Assicurazione obbligatoria contro le malattie e le lesioni dei medici


Sono assicurati contro le malattie e le lesioni conseguenti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive tutti i medici che compiono funzioni indipendenza delle quali si trovano esposti a rischio di malattie o di lesioni determinati da radiazioni ionizzanti (l’assicurazione è estesa anche agli odontoiatri che fanno uso di apparecchi radiologici).
L’assicurazione riguarda tutti i casi di malattia o di lesione da cui sia derivata la morte o l’inabilità permanente assoluta o anche parziale, purché di grado superiore al 10%.
Per gli eventi denunciati a partire dal 25 luglio 2000 si terrà conto anche del danno biologico.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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