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Attività medico legale nel processo civile


Le più frequenti richieste di consulenze medico legali in sede civile riguardano diversi campi di attività, fra i quali ad esempio:
a. la valutazione del danno alla persona in responsabilità civile;
b. la valutazione della capacità di agire;
c. la valutazione dei rapporti di filiazione;
d. la definizione delle controversie in materia di diritto di famiglia.
L’art. 61 c.p.c. dispone che quando è necessario il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo d’uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.
La scelta viene fatta normalmente fra persone iscritte in appositi albi, istituiti presso ogni Tribunale.
Il consulente, al quale si applicano le stesse disposizioni del codice penale relative ai periti, compie le indagini che gli sono state commesse dal giudice e fornisce in udienza e in Camera di consiglio i chiarimenti che il magistrato eventualmente gli richieda.
Se incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, può essere punito con l’arresto fino a un anno oppure con l’ammenda, a parte gli obblighi risarcitori per i danni eventualmente causati alle parti.
Nel giudizio civile si distingue solitamente fra consulente tecnico d’ufficio o consulente tecnico del giudice (c.t.u.) e il consulente della parte (c.t.p.).
Di frequente il medico legale è chiamato ad intervenire anche nelle controversie di lavoro e in quella di previdenza e di assistenza.
Il giudice può accettare le conclusioni del consulente o disattenderle, e in tal caso deve motivare le ragioni dell’eventuale dissenso.
Ai fini della stesura della relazione scritta, il c.t.u. (in sede civile), o il perito d’ufficio (in sede penale), deve attenersi sostanzialmente ad un identico schema.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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