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Circonvenzione di persone incapaci nel codice penale


Si tratta di un delitto che viene perpetrato speculando o abusando della situazione di bisogno della vittima e della sua incapacità di agire.
Nel caso del minore degli anni 18 è sufficiente dimostrare che il colpevole abbia abusato dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza proprie della persona immatura.
Non occorrono allora accertamenti sullo stato mentale della vittima, purché la condizione di inferiorità psichica e la condizione di incapacità di agire si presumono ex lege.
Nel caso di soggetti adulti è sufficiente dimostrare che la vittima versi in una generica condizione di “deficienza psichica” che comporti un sicuro deficit dei poteri di critica e di volizione.
Ciò che è importante dimostrare è che da tale minorazione o infermità sia derivata una diminuzione dei poteri di difesa della vittima contro le insidie dell’altro.
Su tali premesse è fondata la convinzione che la vittima è stata circuita ed è stata indotta a compiere un atto dannoso per sé e lucroso o vantaggioso per il colpevole, tutto ciò grazie, lo si ripete, all’attività di pressione morale, di suggestione, di spinta e di persuasione che questi ha messo in opera.
Il delitto di circonvenzione di persone incapaci è da ritenere un reato di pericolo, per cui esso si realizza anche con la semplice possibilità di danno e non soltanto con l’attualità del danno stesso.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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