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Criteri da seguire nella valutazione del rapporto causale nella lesione nella medicina legale


È anzitutto fondamentale la precisa ricostruzione dello stato anteriore del danneggiato.
Effettuato il raffronto fra ciò che quella persona era prima di un certo fatto e ciò che è al momento dell’esame clinico e medico-legale, si dovrà stabilire quale o quali delle modificazioni eventualmente obiettivate siano da riferire causalmente o concausalmente all’antecedente o agli antecedenti, giuridicamente rilevanti, considerati.
Solo la concordanza dei dati che emergono dall’analisi dei vari criteri, insieme considerati, può condurre ad un giudizio effettivamente motivato in materia di ammissione o esclusione del nesso causale.
I criteri di cui trattasi sono:
1. criterio cronologico: il fatto che un certo danno si sia obiettivato dopo un certo evento lesivo iniziale, non significa automaticamente che sia stato proprio questo a causarlo, ma occorre dimostrarlo; ai fini di tale dimostrazione occorre che tra l’evento iniziale e quello finale sia trascorso un lasso di tempo sufficiente e compatibile ai fini dell’ammissione del nesso causale;
2. criterio qualitativo: la qualità dell’antecedente lesivo iniziale deve essere compatibile con la qualità dell’effetto prodotto;
3. criterio quantitativo: la quantità dell’azione lesiva iniziale deve essere compatibile con la quantità o la gravità dell’effetto prodotto, tenendo conto in ogni caso della variabilità dello stato anteriore;
4. criterio modale: vi deve essere corrispondenza tra la sede di applicazione di un trauma, oppure la via di somministrazione di un certo farmaco, e la modalità di comparsa di certi disturbi, la modalità con cui essi evolvono sino al conclamarsi del danno (non sempre, però, esiste corrispondenza topografica fra sede del trauma e sede del danno);
5. criterio della continuità fenomenologica: vi deve essere un continuo di sintomi e di segni fra la lesione iniziale e il danno conclusivo, sebbene sia nota l’esistenza di sindromi con intervallo libero;
6. criterio di esclusione: occorre che si escluda l’importanza di altri fattori causali, diversi da quello considerato, nel determinismo dell’evento dannoso in esame.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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