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Definizione di consenso al trattamento sanitario


Consenso non vuol dire altro che partecipazione, consapevolezza, libertà di scelta e di decisione.
L’art. 32 cost. afferma che “nessuno può essere obbligato al indeterminato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge” e che “la legge non puoi nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Un chiaro riferimento alla necessità di munirsi preventivamente del consenso dell’assistito è contenuto nell’art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto) che così recita: “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che può validamente disporne”.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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