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Definizione di suicidio nel codice penale


Con i termini “suicidio” e “tentativo di suicidio”, ci si riferisce a quelle condotte (atti od omissive), pregiudizievoli per la vita, che l’individuo compie su se stesso con l’intenzione di cagionarsi la morte.
Il codice penale non punisce la condotta suicidiaria: qualsiasi pena, infatti, sarebbe inefficace come mezzo di intimidazione nei confronti di chi vuole uccidersi e, anzi, la previsione di una punizione in caso di insuccesso, potrebbe forse costituire un incentivo in più ad attuare il proposito suicida.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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