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Diagnosi dell’identità sessuale nel codice civile e la legge 164/82

Diagnosi dell’identità sessuale nel codice civile


Una diagnosi non corretta può determinare seri danni: sia sbagliare e il clinico, potranno essere commessi errori nella condotta terapeutica e conseguentemente potrà verificarsi un aggravamento dei disturbi di ordine psico-patologico; se sbagliare è il medico legale, ne potranno derivare conseguenze ancora più gravi: infatti, proprio sul giudizio medico legale sarà fondata la concessione o la negazione dell’autorizzazione del Tribunale all’intervento di cambiamento di sesso.
La diagnosi di vero e proprio transessualismo deve essere posta solo su soggetti adulti e che comunque hanno già superato l’adolescenza o la pubertà e che hanno manifestato con continuità e in modo persistente (almeno due anni) il desiderio di sbarazzarsi delle proprie caratteristiche sessuali e di ottenere quelle del sesso opposto.
In ogni caso, si deve saper distinguere se si tratta di una malattia mentale o di un vero disturbo dell’identità sessuale.

Legge 164/82


La possibilità di mutamento del sesso da uomo a donna o il contrario è stata introdotta in Italia dalla l. 164/82.
La maggiore innovazione è costituito dal superamento dell’idea che il sesso sia determinabile solo su base cromosomica, mentre viene conferito più preciso rilievo all’aspetto psichico della sessualità: la legge parla infatti di accertamento delle condizioni psico-sessuali dell’interessato ed è a questo accertamento che è subordinata autorizzazione o la negazione dell’intervento medico e chirurgico da parte del Tribunale.
    Gli aspetti più rilevanti della legge in esame sono:
a. viene negato il principio dell’immutabilità del sesso e viene posta una deroga alla norma sulla indisponibilità del proprio corpo ex art. 5 c.c.;
b. si esclude la punibilità del medico per la procurata impotenza derivante dagli interventi chirurgici svolti sulla persona interessata, su apposita autorizzazione del Tribunale, miranti al cambiamento del sesso.
    Nel rispetto della legge, l’autorizzazione al cambiamento di sesso viene concessa solo a condizioni particolari:
a. deve trattarsi di un’autentica sindrome transessuale;
b. l’adeguamento dei caratteri sessuali non può essere ottenuto solo con operazione chirurgica demolitoria-ricostruttiva: occorre invece anche un’assistenza endocrinologica e psicologica adeguata;
c. il giudice cui è affidata la responsabilità della decisione può legittimamente rifiutare l’autorizzazione all’intervento ove si convinca che esso non rappresenti una soluzione adeguata per il trattamento del singolo caso.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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