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Doveri legali del medico


Ogni medico che presti la sua opera o assistenza in caso di infortunio o di malattia professionale, o in tutti i casi che possono comunque presentare il carattere di un delitto perseguibile d’ufficio, all’obbligo di redigere e trasmettere senza ritardo il referto all’autorità giudiziaria.
Il referto deve contenere:
a. la persona alla quale è stata prestata assistenza;
b. l’indirizzo della medesima;
c. il luogo e data dell’intervento;
d. le notizie utili a stabilire le circostanze del fatto;
e. i mezzi con i quali il fatto è stato commesso;
f. gli effetti causati.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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