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Inabilitazione nel codice civile


L’inabilitato può contrarre matrimonio, può redigere testamento e può svolgere anche tutti quegli atti della vita civile che non eccedano l’ordinaria amministrazione.
Possono essere invece annullati su istanza dell’inabilitato e dei suoi eredi o aventi causa, gli atti eccedenti la semplice amministrazione fatti senza l’osservanza delle prescritte formalità dopo la sentenza di inabilitazione.
All’inabilitato viene assegnato un curatore che lo deve guidare nel compimento di tutti quegli atti giuridici (eccedenti l’ordinaria amministrazione) che egli non può compiere da solo.
L’inabilitazione come l’interdizione costituisce un provvedimento revocabile se è cessata la causa per la quale essa è stata pronunziata.
I presupposti dell’inabilitazione sono:
a. l’infermità di mente abituale: di minore gravità rispetto a quella necessaria per l’interdizione;
b. il sordomutismo o la cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, in assenza di sufficienti provvedimenti riabilitativi (il che oggi capita assai di rado);
c. l’abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti: l’abuso deve essere non solo abituale, ma deve tradursi in un’alterazione psichica tale da compromettere le capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi;
d. la prodigalità: consiste nella tendenza a spendere eccessivamente oppure a regalare i propri beni agli altri, con il conseguente grave pregiudizio economico per il soggetto e per la sua famiglia.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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