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Infortunio in itinere nella giurisprudenza


E l’infortunio che il lavoratore subisce nell’andare dalla propria abitazione verso il luogo di lavoro o nel ritornare da esso.
Quando nel corso del tragitto il prestatore d’opera è esposto al solo rischio generico, l’eventuale infortunio sarà escluso dalla tutela assicurativa; se invece la prestazione lavorativa comporta un aggravamento del rischio (ad esempio la necessità di attraversare a piedi l’unica strada percorribile e particolarmente accidentata), sarà lecito parlare di infortunio indennizzabile.
Oggi la tutela dell’infortunio di tenere è disciplinata dal d.lgs. 38/2000.

L’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno tra abitazione e luogo di lavoro.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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