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Legge 194/78: norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza


La l. 194/78 ha abrogato il Titolo X del Libro II del codice penale (dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe).
Già prima del 1978, però, la Corte Costituzionale aveva sancito l’illegittimità dell’art. 546 c.p. (aborto di donna consenziente) nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l’ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave per la salute della madre.
Dal punto di vista giuridico va fatta una prima distinzione a seconda che la richiesta di interruzione venga esternata dalla donna nei primi tre mesi di gravidanza o successivamente.
Particolare attenzione degli inoltre essere prestata dal medico all’interruzione cosiddetta “urgente” della gravidanza, che ricorre quando sussiste imminente pericolo per la vita della donna; al comportamento da seguire nei casi in cui esiste la possibilità di vita autonoma del feto; alla interruzione di gravidanza nel caso della minore o di donna “incapace”.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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