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Misure di sicurezza detentive


Possono essere diverse e, per ogni tipo, la legge stabilisce un periodo minimo di durata; possono essere rinnovate, se necessario e se persiste la condizione di pericolosità, sino alla morte del condannato; sono revocabile, però, in ogni momento se la pericolosità viene a cessare.
Per gli adulti, le misure di sicurezza personale detentive di interesse medico legale sono le seguenti:
1. il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.
Prima dell’importante sent. 139/82 della Corte Costituzionale, la persona dichiarata non imputabile per vizio totale di mente doveva obbligatoriamente essere sottoposta a misure di sicurezza (per i delitti più gravi, l’internamento era in ogni caso non inferiore a 10 anni).
Se la persona, anche grazie alle cure effettuate, riacquistava le proprie capacità di intendere e di volere e cessava quindi la pericolosità sociale non v’era alcuna ragione perché dovesse restare ancora in ospedale psichiatrico giudiziario.
In questi casi, pertanto, la misura di sicurezza costituiva una vera e propria pena, camuffata sotto altre vesti.
La sent. 139/82 della Corte Costituzionale ha affermato di legittimità costituzionale del codice diritto nella parte in cui non subordina il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell’imputato prosciolto per vizio totale al previo accertamento del persistere effettivo della pericolosità sociale;
2. l’assegnazione a una casa di cura e di custodia (è una sezione dell’ospedale psichiatrico giudiziario) per soggetti con un vizio parziale.
Con sent. 249/83 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale misura di sicurezza nella parte in cui non subordina il provvedimento del ricovero dell’imputato condannato per delitto non colposo a una pena diminuita per ragioni di infermità psichica, al previo accertamento da parte del giudice della persistente pericolosità sociale al tempo dell’applicazione della misura di sicurezza;
3. l’assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro, è stabilita per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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