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Omissione di soccorso nel codice penale


L’obbligo in questione riguarda non solo il medico ma “chiunque” si trovi di fronte a persona “ferita” o “altrimenti in pericolo”.
Il soccorso deve essere sempre adeguato alla gravità del caso e alla preparazione di chi lo esegue, il che significa che dal medico è ovvio pretendere qualcosa in più rispetto a chi medico non è.
Naturalmente il soccorso deve anche essere adeguato alle circostanze in cui avviene: nessuno può pretendere di effettuare un intervento chirurgico o una perfetta terapia medica per strada; ma saper tamponare un’emorragia, a volte, può richiedere solo poche essenziale manovre.
L’obbligo di avvisare l’autorità sussiste quando si “trovi”:
a. un fanciullo minore degli anni 10, abbandonato o smarrito;
b. una persona incapace di provvedere a se stessa per malattia (fisica o psichica) o per vecchiaia o per altra causa.
L’obbligo di soccorrere sussiste quando si “trovi”:
a. un corpo che sia inanimato;
b. un corpo che sembri inanimato;
c. una persona ferita;
d. una persona altrimenti in pericolo.
In questi casi il medico legale può essere chiamato ad esprimere il suo parere sull’eventuale nesso di causalità fra l’omissione di soccorso e le conseguenze dannose che ne sono derivate; sulla riconoscibilità della condizione di pericolo o se la persona fosse già morta al momento in cui si doveva realizzare l’attività del soccorso, ecc…
Il codice penale condizione in ogni caso l’esistenza del delitto alla compresenza fisica di chi ha il dovere di soccorrere e di chi versa in situazione di pericolo.
Se non vi è la presenza fisica della persona in pericolo il medico potrà semmai rispondere del reato di omissione o rifiuto di atti d’ufficio.
L’omissione di soccorso è segno inequivocabile di negligenza e di inosservanza delle leggi, per cui l’eventuale morte o l’eventuale danno alla persona che dall’omissione o dall’abbandono dovessero derivare, potranno essere puniti a titolo di colpa professionale, realizzando la fattispecie dei delitti colposi di omicidio o lesioni personali.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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