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Responsabilità del medico: imperizia, negligenza e imprudenza


Imperizia


    La colpa sussisterà con certezza quando si provi che l’errore professionale deriva dall’essersi il medico discostato da quel comportamento tecnico ovvero dall’aver derogato da quelle regole di condotta che la maggioranza dei suoi colleghi avrebbe osservato di fronte allo stesso caso.
    Specie quando ci si trova di fronte a casi di una certa complessità, il rischio di incorrere in errore diventa maggiore.
Allorché la colpa professionale sia addebitata all’imperizia, si deve ritenere generalmente valido il principio stabilito dall’art. 2236 c.c. secondo il quale “se la prestazione indica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non nei casi di dolo o colpa grave”.
La Corte di Cassazione ha precisato riguardo al problema in esame che la speciale difficoltà sussiste ogni volta che la perizia richiesta per la soluzione di quel certo caso trascende i limiti di quella che si esige dal professionista medio, poiché quel caso presenta caratteristiche eccezionali non adeguatamente studiato dalla scienza medica o perché pone in essere sistemi e metodi diagnostici, terapeutici o chirurgici dibattuti e incompatibili tra di loro.

Negligenza e imprudenza


    È certo che non potrà essere mai invocata a giustificazione del mal operato del medico la difficoltà del caso concreto, se a fondamento della colpa sono soprattutto la negligenza e l’imprudenza del professionista.
    Imprudente è quel medico che mostra di non tener conto dei rischi cui espone il proprio assistito (cioè si dimostra incapace di prevederli e dunque di prevenirli); non è quindi imprudente chi usa mezzi diagnostici o terapeutici rischiosi o pericolosi, ma chi li usa senza un’effettiva necessità.
    Negligente è quel medico che mostra col suo comportamento trascuratezza, disinteresse e superficialità nei confronti dell’assistito, che omette, senza giustificato motivo o ragione, di fare quegli accertamenti o di attuare quelle terapie che la maggioranza dei suoi colleghi nelle medesime condizioni avrebbe attuato.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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