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Riferimenti costituzionali della sicurezza sociale e dell’organizzazione del sistema sanitario nazionale


Nell’art. 38 cost. è affermato: “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale; i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria; gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”.
In questo articolo si pone le basi per l’organizzazione degli Istituti di assicurazione sociale (INPS, INAIL) e di Assistenza sociale per tutti gli altri cittadini inabili al lavoro.
L’art. 32 cost. sancisce: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti; nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge la quale non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Giustamente si ritiene che tale articolo sia a fondamento delle stesse leggi di riforma sanitaria e successive revisioni.
La garanzia costituzionale del diritto alla salute si specifica non solo nel dovere dello Stato di assicurare a tutti i cittadini l’assistenza necessaria a evento dannoso conclamato, ma implica il dovere per il legislatore e per l’autorità pubblica di intervenire prima di tutto ai fini della prevenzione.
In questo senso è stato giustamente affermato che la tutela della salute, di cui alla citata norma, comprende anche la tutela della salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro.
Perciò, nell’interpretazione estensiva fornita dalla giurisprudenza, è da ritenere che il diritto alla salute significa anche diritto del lavoratore alla sicurezza dell’ambiente del lavoro; diritto di ogni cittadino a un ambiente di vita salubre; diritto a prevenire e combattere le condizioni di malattie o gli stati di handicap; diritto all’educazione sanitaria e all’educazione sessuale; diritto allo sport; diritto all’informazione, alla conoscenza e alla prevenzione dei fattori di rischio; ecc…
Si comprende, peraltro, che i destinatari del dettato in questione sono non solo lo Stato, nella sua attività di amministrazione, ma, direttamente, le Regioni, le Autorità sanitarie e le organizzazioni sindacali.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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