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Sanzione penali per il maltrattamento del minore in famiglia


L’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) prevede come ipotesi delittuoso il fatto di colui che, abbandonando il domicilio domestico, si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori.
Il delitto è punito a querela della persona offesa, tranne il caso in cui sia commesso nei confronti di un minore.
L’art. 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) punisce chiunque ecceda nell’uso dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di istruzione, cura, vigilanza o custodia.
La condotta criminosa in esame si realizza quando un soggetto sia avvalga di mezzi coercitivi e correttivi “leciti”, ma oltre i limiti della liceità.
L’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli) punisce colui che maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia.
Per giurisprudenza costante, possono considerarsi “maltrattamenti” quella serie di fatti che ledono o pongono in pericolo beni garantiti dal nostro ordinamento, quali l’incolumità, alla salute, la libertà personale, l’onore, il decoro, ecc…
Il delitto può configurarsi anche attraverso fatti che non si riferiscano assolutamente all’incolumità fisica del soggetto passivo ma che producano solo sofferenze morali, quali lo spavento, all’angoscia, l’umiliazione, il disgusto.
Qualora l’agente abbia avuto non sono l’intenzione di maltrattare ma anche quella di ledere l’integrità fisica o psichica della persona maltrattata, si verificherà il concorso materiale del diritto di maltrattamenti con quello di lesione personale.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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