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Soggetto attivo del segreto professionale medico


L’obbligo si riferisce a chiunque si trovi in virtù di situazioni personali (stato, ufficio, professione, arte), nelle condizioni di ricevere un segreto e di esserne quindi depositario.
Appare evidente la differente formulazione impiegate in questo caso dal legislatore, rispetto a quella del referto ove si afferma “avendo nell’esercizio prestato la propria assistenza od opera”.
Infatti, per essere sottoposto all’obbligo, non occorre che il medico abbia compiuto alcun atto di esercizio professionale; basta semplicemente che egli abbia avuto conoscenza del segreto in quanto medico.
Con il termine di stato ci si riferisce non soltanto direttamente a chi esercita un’attività professionale, ma anche a coloro che si trovano con il professionista in relazione di convivenza oppure di dipendenza, di amicizia o di altro rapporto.
La legge parla altresì di ufficio, che indica qualsiasi compito o dovere che deve essere assolto e per il quale il soggetto è venuto a conoscenza del segreto.
Infine si dici anche professione o arte, con cui ci si riferisce all’esercizio di attività praticato da persone, qualificate appunto come professionisti o artisti (medici, veterinari, biologi, infermieri, avvocati, notai, commercialisti, farmacisti, giornalisti, ecc…).

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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