Skip to content

Validità del consenso al trattamento sanitario


È da ritenere che per essere giuridicamente valido il consenso della persona assistita delle qualificarsi come informato, esplicito, libero, autentico ed immune da vizi.
Nel caso di minore o del soggetto malato di mente o incapace il consenso deve essere prestato da chi ne è il legale rappresentante.
A dire il vero i confini tra potestà dei genitori e volontà dei minori il tema di facoltà di curare non sono sempre facilmente demarcabili.
Ove sussista disaccordo tra volontà dei genitori e parere dei medici curanti, questi ultimi potranno presentare ricorso all’autorità giudiziaria.
L’unica condizione nella quale il medico è esonerato dall’obbligo di munirsi preventivamente del consenso della avente diritto è quella contemplata dalla art. 54 c.p. (stato di necessità).
La validità del consenso non vale però a coprire gli altri risvolti di responsabilità giuridica inerenti alla prestazione effettuata né “pregiudica” l’esistenza di una eventuale colpa professionale.
La violazione del dovere di munirsi preventivamente del valido consenso della persona assistita potrà esporre il medico all’imputazione del delitto di violenza privata o di stato di incapacità procurato mediante violenza, di lesione personale, di omicidio, ecc…
In sede civile, quella violazione potrà costituire di per sé una vera e propria inadempienza contrattuale, con conseguenti obblighi risarcitori.
In sede deontologica ne potrà derivare una sanzione disciplinare.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.