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Violenza sessuale abusiva nel codice penale


Si parla più propriamente di abuso quando il soggetto compie l’atto sessuale abusando o della propria autorità oppure delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima.
In questi casi il consenso della vittima, pure se esistente, non è ritenuto valido, poiché viziato da fattori estrinseci, e cioè dalla condotta abusante del colpevole e da fattori intrinseci, e cioè dalle eventuali condizioni di inferiorità fisica o psichica esistenti al momento del fatto.
Prima che entrasse in vigore la nuova legge sulla violenza sessuale (1996), ai malati di mente e agli handicappati psichici era sostanzialmente vietato avere rapporti sessuali, poiché il partner incorreva in ogni caso nel delitto di violenza carnale.
Oggi può sussistere una violenza sessuale abusiva solo quando venga provata l’esistenza effettiva della condotta abusante.

Tratto da MEDICINA LEGALE di Stefano Civitelli
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