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Influenza della sharia nel Kanun


All’origine non era in uso uccidere un maschio della famiglia dell’uccisore: lo prova quel detto della legge secondo cui “il sangue va per il dito”.
Questo uso fu introdotto per facilitare la vendetta, tanto che venne esteso, per le prime 24 ore, anche alle famiglie divise da quella dell’uccisore.
L’art. 125 che regolamenta la gjakmarrja, la faida, richiama una disposizione celebre ma enigmatica del codice consuetudinario albanese: § 898 – “secondo il codice antico delle montagne albanesi, soltanto l’omicida cadeva nella vendetta del sangue, cioè chi con il fucile o con altra arma uccideva una persona”.
Il codice posteriore abbraccia nella legge della vendetta, o del taglione, tutti i maschi della famiglia dell’omicida, anche se in fasce, i cugini ed i nipoti più prossimi, ancorché divisi, possono incorrere nella vendetta entro le prime 24 ore dall’avvenuta uccisione (§ 900).
Si ha, così, una contrapposizione tra due normative: una più antica in cui l’omicidio era punito con la morte del solo omicida, mentre la famiglia e i loro averi venivano risparmiati; e una più moderna, in cui la famiglia e gli averi erano messi a repentaglio dal riconosciuto diritto degli offesi di rivalersi contro i parenti dell’omicida.
Appare degno di nota che Gjeçov affermi: “fu il governo turco che lo mise in opera, e la forza di alcune tra le famiglie più cattive. E così si riconosca come il governo turco e le famiglie feudatarie fossero in grado di mutare le leggi tradizionali”.
Ma la legge straniera (la sharia) ebbe un impatto estremamente marginale sulla legge del Kanun.
Allora è più esatto dire che la vendetta allargata non fu importata dai turchi, ma in età turca: chi volle trasformarla in una sanziona collettiva non furono i dinasti ottomani o i loro governatori, ma i fieri capi dei clan albanesi.

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